Descrizione
Poichè nelle notti di Capodanno, nonché nelle giornate precedenti e seguenti, si potrebbero verificare episodi di disturbo e turbativa alla quiete pubblica oltreché il danneggiamento a beni mobili e immobili mediante la deflagrazione di specifiche categorie di petardi e simili artifici esplosivi; coniderando che l’uso di tale materiale esplodente può generare il concreto ed effettivo pericolo di lesioni a carico di coloro che li adoperano e dei cittadini in transito nei luoghi ove si verifica l’utilizzo degli stessi e che la vendita illegale nonché l’utilizzo dei medesimi prodotti può dare vita a conseguenze pregiudizievoli per l’incolumità pubblica e l’integrità fisica della cittadinanza oltreché per la salute degli animali domestici e della fauna selvatica; dall’uso improprio di detti artifici potrebbero derivare ingenti danni ai beni mobili e immobili ed il rischio di incendi connessi al contatto con le sostanze esplodenti, con particolare riguardo ai veicoli in sosta nella pubblica via o ai contenitori per i rifiuti solidi urbani e pòoichè i pericoli illustrati sono in grado di indurre limitazioni alle libertà fondamentali degli individui poiché il timore di subire pregiudizi alla propria integrità condiziona le scelte in termini di mobilità, spostamenti e altre attività di socializzazione, questa Amministrazione pone in essere un'azione di contrasto di tali comportamenti, tali da garantire la tutela e l’incolumità di tutti i cittadini residenti sul territorio di Andria. E' noto infatti che l’utilizzo improprio di petardi e botti genera inevitabilmente una serie di conseguenze rischiose che minacciano l’incolumità pubblica e incidono sulla sicurezza urbana, oltre a provocare danni all’integrità fisica delle persone, in particolare dei minori, degli animali oltreché pregiudizio materiale ed economico a beni pubblici e privati, determina altresì forti concentrazioni di inquinamento da polveri PM10.
Dunque, con Ordinanza sindacale n. 430 è stato adottato un provvedimento contingibile e urgente per la salvaguardia della pubblica incolumità intesa come tutela dell’integrità fisica della popolazione e della sicurezza urbana, nonché per ragioni di tutela sanitaria. La Sindaca avv. Giovanna Bruno ha ordinato:
- il divieto di utilizzo di ogni tipo di fuoco d'artificio, benché di libera vendita, in luogo pubblico e anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti, nel corso della notte tra il 31 dicembre 2025 ed il 1° gennaio 2026 a partire dalle ore 20.00 del 31 dicembre 2025 e fino alle ore 7.00 del giorno successivo;
- il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all’art. 57 TULPS nel corso della notte tra il 31 dicembre ed il 1° gennaio p.v. a partire dalle ore 20.00 del 31 dicembre 2025 e fino alle ore 7.00 del giorno successivo;
- il divieto di cessione di articoli pirotecnici di categoria F3 e F4 definiti articoli pirotecnici di uso professionale e destinati all’uso da persone con conoscenze specialistiche;
- il divieto di cessione a qualsiasi titolo o di utilizzo in qualsiasi condizione a minori degli anni 14 di fuochi di categoria F1 e superiori, e ai minori di anni 18, relativamente ai fuochi di categoria F2 e F3 del Decreto Legislativo 29 luglio 2015, n. 123, fermo il divieto di vendita al pubblico dei prodotti destinati esclusivamente agli operatori professionali muniti di licenza o nulla osta;
- il divieto per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et similia, di consentire a chiunque l’uso di dette aree per l’utilizzo degli spari vietati dalla presente ordinanza;
- il divieto di impiego, nei luoghi pubblici e privati, a partire dal 28 dicembre 2025 e fino a tutto il 1° gennaio 2026, di articoli pirotecnici teatrali, nonché di altri articoli pirotecnici, per scopi diversi da quelli espressamente consentiti dalla legge.
Salvo che il fatto non costituisca reato o specifica ipotesi di illecito, le violazioni alle suddette disposizioni saranno punite ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.
In allegato l'Ordinanza integrale
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Ultimo aggiornamento: 30 dicembre 2025, 10:41