Descrizione
IL SINDACO
Visto l'art. 1 del Decreto Legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dalla Legge 7 maggio 2009, n. 46;
INFORMA
gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedire l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, ovvero gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono ammessi al voto nelle predetta dimora.
L'elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del Comune di Andria in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia entro lunedì 02 marzo 2026, una dichiarazione, in carta semplice, attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, corredata dalla prescritta autorizzazione sanitaria, indicando i dati di identità e di residenza (cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza e possibilmente, un idoneo recapito telefonico).
Nel caso in cui l'elettore dimori in un luogo diverso dalla propria abitazione di residenza, indicare l'indirizzo in cui l'elettore effettivamente alloggia e dove sarà ammesso al voto.
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Ultimo aggiornamento: 11 febbraio 2026, 08:54