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Carnevale in città. Provvedimenti amministrativi adottati per il 4 marzo 2025

In occasione del carnevale cittadino sono stati adottati provvedimenti in ordine alla viabilità ed alla sicurezza.

Data :

3 marzo 2025

Carnevale in città. Provvedimenti amministrativi adottati per il 4 marzo 2025
Municipium

Descrizione

Il Settore Ambiente, Paesaggio, Mobilità e Viabilità, Decoro Urbano, Verde, Gare (CUC), Innovazione Tecnologica rende noto che in occasione del Carnevale Andriese in programma domani 4 marzo 2025 è stata pubblicata l’Ordinanza Dirigenziale n.68/2025 di CHIUSURA AL TRAFFICO E DIVIETO DI FERMATA SUL PERCORSO.

In particolare si ordina di istituire martedì 04 marzo 2025, dalle ore 12:00 a cessata esigenza:

  • il DIVIETO DI TRANSITO e IL DIVIETO DI FERMATA E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA su ambo i lati del seguente percorso: Corso Germania, Via Barletta, Via Ferrucci, Piazza Umberto I, Via Bovio, Via Porta Castello, Piazza Vittorio Emanuele II, Via Mons. Di Donna, Piazza Duomo;

  • la chiusura al traffico di tutte le strade affluenti al percorso della manifestazione.

Nei casi di effettiva necessità, ove possibile, l’accesso sarà consentito ai veicoli delle forze dell’ordine, a quelli al servizio delle persone invalide e ai soli residenti per l’entrata e l’uscita dai passi carrabili autorizzati.

E' stata pubblicata in data odierna anche l'Ordinanza Sindacale n. 70/2025 con la quale si ordina (Ex articolo 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) in occasione della sfilata “Carnevale di Pace”, dalle ore 15:00 sino a cessata manifestazione, nella giornata di martedì 4 marzo 2025:

  1. il DIVIETO di vendita di bevande in contenitori di VETRO, destinate al consumo immediato nelle zone di seguito indicate:

  • Corso Germania;

  • Via Barletta,

  • Via Ferrucci;

  • P.zza Umberto I;

  • Via Bovio;

  • Via Porta Castello:

  • P.zza Vittorio Emanuele II,

effettuata da parte di:

  • attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea; circoli privati; distributori automatici; attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande, esercizi commerciali, operatori del commercio su aree pubbliche;

  • tutte le forme speciali di commercio in genere che consentano la vendita di bevande in vetro;

2. il DIVIETO di consumare su suolo pubblico, nelle vie di cui al punto 1, bevande di qualsiasi natura in contenitori di VETRO, fatto salvo l’utilizzo delle stesse esclusivamente all’interno dei locali o loro pertinenze;

3. il DIVIETO della detenzione su area pubblica, ai fini dell’immediato consumo, di bevande in contenitori di VETRO;

4. ESPORRE, in modo ben visibile al pubblico, il presente provvedimento di divieto.

RESTA FERMO:

5. IL DIVIETO di vendita e somministrazione di bevande alcooliche e superalcoliche ai minori di anni 18 ai sensi della legge 125/2001 e s.m.i. nonché dall’art. 689 del codice penale;

Municipium

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Ultimo aggiornamento: 4 marzo 2025, 11:26

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