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  • 01/08/2022 Data di creazione
  • 21/09/2022 Ultimo aggiornamento

Paragrafo 1 OGGETTO : TRAPORTO SOCIALE DA E PER I CENTRI DI RIABILITAZIONE

Il presente disciplinare, in attuazione di quanto previsto all'art. 18 del Regolamento, è finalizzato a regolare le fattispecie di accesso, esclusione ed ammissione all’intervento, nonché a specificare le modalità di calcolo della compartecipazione economica dei cittadini ammessi all’intervento relativamente a: Trasporto sociale da e per i centri di riabilitazione.

Paragrafo 2 DEFINIZIONE

Per trasporto sociale da e per i centri di riabilitazione si intende il servizio garantito dalla ASL e compartecipato dal Comune, finalizzato al trasporto di utenti dalle proprie abitazioni ai centri di riabilitazione ex art. 26 L. 833/78 pubblici e/o accreditati con la ASL per sottoporsi a trattamenti riabilitativi di carattere ambulatoriale e/o semiresidenziale.

Paragrafo 3 - PRINCIPI GENERALI

Il presente disciplinare definisce le regole specifiche e inderogabili per accedere al servizio di trasporto.

Paragrafo 4 DESTINATARI

Sono destinatari del servizio di trasporto da e per i centri di riabilitazione i cittadini residenti nel Comune di Andria, compresi gli stranieri individuati ai sensi dell'art.41 del D. Lgs.286/1998, con disabilità motoria grave o cecità totale tali da non essere in grado di servirsi dei mezzi pubblici, titolari di piano terapeutico da realizzarsi presso centri di riabilitazione pubblici ex art. 26 L. 833/78 pubblici e/o accreditati con la ASL.

Paragrafo 5 - MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI

L’accesso al Servizio avviene come di seguito descritto: la persona interessata o un familiare o il suo tutore presentano apposita domanda alla Porta Unica di Accesso o al servizio sociale di Ambito. La PUA provvederà alle procedure di verifica e ammissione. Le richieste devono essere corredate di: a) attestazione di gravità dell'handicap, così come definito dall’art. 3 comma 3 ex Legge 104/92 o, in mancanza, di certificazione medica che attesti l'impedimento all'uso dei mezzi di trasporto pubblico; b) autocertificazione e/o documentazione idonea dell’interessato, dei suoi familiari o di altri conviventi tesi a giustificare l’impossibilità ad effettuare il trasporto; c) attestato di programma terapeutico riabilitativo, con esplicita indicazione in merito alla durata del trattamento e della modalità continuativa o ciclica; d) numero di DSU propedeutico al rilascio o acquisizione di ufficio dell’ISEE familiare e/o socio sanitario ristretto L’accesso è promosso dalla ASL che organizza il trasporto mediante ditte all’uopo incaricate. Il servizio ove riconosciuto è graduato su base semestrale salvo rinnovo. L’intervento di cui trattasi è subordinato in termini di accesso e compartecipazione al possesso dei requisiti di cui alla successiva tabella. L’ammissione al Servizio viene disposta compatibilmente con le risorse organizzative e finanziarie a disposizione e previa comunicazione scritta di autorizzazione a cura dell’Ambito e del Servizio Sovradistrettuale della Riabilitazione della ASL BT, previa verifica dei requisiti di ammissibilità. Il referente sociale dell’Ambito comunica l'ammissione al servizio mediante lettera indicante l’eventuale compartecipazione alle spese del servizio. Ai non ammessi la comunicazione sarà inoltrata attraverso Raccomandata A.R. Agli ammessi al Servizio verrà rilasciata un’attestazione .

Paragrafo 6– DEFINIZIONE DEI CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO.

Per il servizio di trasporto l’ISEE è presupposto di accesso al servizio e parametro di calcolo della compartecipazione della spesa ex art 6 del vigente RR n. 4/2007. Nel servizio di trasporto l’utente compartecipa, in base al suo ISEE socio-sanitario, se per lui più vantaggioso, sul valore della tariffa corrispondente alla compartecipazione del Comune al costo del servizio, restando 4/6 la restante quota a carico della ASL La quota comunque dovuta dall’assistito o dal nucleo familiare di riferimento è dallo stesso versata direttamente in favore del Comune. Stante la vigenza e validità dell’attestazione ISEE, variabile, sulla base della normativa di riferimento e stante i tempi necessari per il rilascio della stessa, per i cittadini dotati di PAI per i quali l’intervento non si conclude al 31/12 dell’anno di riferimento ma prosegue nell’anno successivo, l’accesso al servizio e la compartecipazione allo stesso da parte dell’ente rimane congelato sino al 31/03 dell’anno successivo all’avvio del PAI, con decorrenza dal 1/04 l’ente provvederà all’aggiornamento conteggi e ove il cittadino non renda noto il nuovo numero di DSU dell’anno in corso entro il 31/03, il cittadino decade dal servizio e dovrà procedere a nuova presentazione di istanza.   VEDERE ALLEGATO AL MODULO DI DOMANDA

Paragrafo 7 - VERIFICHE E CONTROLLI

Ogni richiesta di accesso a questo intervento è soggetta ad attività di verifica e controllo delle informazioni date rispetto ai parametri di accesso. I richiedenti che dichiarano il falso sono perseguiti secondo le disposizioni di legge in vigore. L’amministrazione si riserva la facoltà di sospendere e/o revocare e/o recuperare i benefici concessi qualora si rilevino cambiamenti/miglioramenti di tipo fisico e sociale e di carattere socio – economico del nucleo familiare tali da incidere positivamente sulla interruzione del servizio o sul trasferimento dell’utente ad altro intervento. Il servizio è revocato su istanza dell’Ambito in caso di mancata fruizione protratta per oltre 15 giorni e non giustificata da problematiche di tipo sanitario o in mancanza di pagamento della eventuale compartecipazione al costo del servizio per oltre 3 mesi.

Paragrafo 8 – PRIORITA’ DI INTERVENTO

Ove le risorse di bilancio o i posti disponibili non fossero sufficienti alla copertura di tutte le richieste di accesso ai servizi formulate dai cittadini, il Comune provvederà a stilare graduatoria di priorità di accesso al servizio formulata come segue: VEDERE ALLEGATO AL MODULO DI DOMANDA

 


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