Con la pubblicazione della ordinanza n. 1419/2023 da parte del Consiglio di Stato, avvenuta il 13 aprile scorso, sull’appello presentato dal Comune, si chiarisce la situazione relativa alla Tosap dei c.d. ambulanti.

Contrariamente ai toni trionfalistici che hanno già caratterizzato comunicazioni su questa decisione, l’appello cautelare è stato dichiarato fondato per la parte in cui la deliberazione del Commissario straordinario n° 4 del 4 febbraio 2020, assunta con i poteri del consiglio comunale, trova applicazione ai periodi d’imposta successivi alla sua adozione, come invece il TAR Puglia – Bari aveva contestato.

L’Assessore Vilella chiarisce ancora che con l’ordinanza citata il Consiglio di Stato ha ricordato che – la giurisdizione sugli avvisi di pagamento è devoluta alle corti tributarie;

– ai sensi del quinto comma dell’art. 7 del d. lgs. n° 546 del 1992, le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all’oggetto dedotto in giudizio, salva l’eventuale impugnazione nella diversa sede competente;

– l’istanza cautelare proposta dagli appellati in primo grado era motivata in relazione alla circostanza che gli avvisi di pagamento sono stati inoltrati per riscuotere importi risalenti al 2017”.

Questo significa che residua la questione se la delibera del Commissario straordinario possa applicarsi in via retroattiva o meno, questione che non poteva essere decisa in sede cautelare, ma che deve essere definita in sede di merito e nella fissata udienza del 18 dicembre 2023.

In tale udienza, ribadisce l’Assessore al Bilancio, sarà sicuramente valorizzata la questione della tardività del ricorso al TAR Puglia – Bari, sollevata dal Comune che ha pure debitamente documentato come le associazioni degli ambulanti ben fossero a conoscenza della delibera commissariale e come abbiano addirittura nel febbraio del 2020 ripetutamente incontrato l’allora Commissario straordinario per discutere degli effetti della sua deliberazione.

Pertanto. fiduciosa nell’operato del Giudice Amministrativo Pugliese, l’Amministrazione attende con serenità le sue determinazioni e difenderà gli interessi dell’Ente nelle forme consentitegli.

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