Attività allegato 23 (commercio al dettaglio) del DPCM 2 marzo 2021 dal 27 marzo al 6 aprile chiudono prima e cioè alle 18.
Non sono toccate dalla chiusura alle 18:
– vendita di generi alimentari;
– vendita di carburante per autotrazione;
– vendita di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
– edicole
– tabaccai
– farmacie e parafarmacie.

È sempre consentita la vendita con consegna a domicilio.

Nei giorni 28 marzo (domenica della Palme), 4 aprile (Pasqua) e 5 aprile (Lunedì dell’Angelo) le attività dell’allegato 23 (commercio al dettaglio) del DPCM 2 marzo 2021 sono sospese, tranne:
– vendita carburante per autotrazione – vendita combustibile per uso domestico e per riscaldamento
– fiorai
– edicole
– tabaccai
– farmacie
– parafarmacie.

Le disposizioni dei punti sopra NON SI APPLICANO agli esercizi di cui all’art. 46 del DPCM (bar, pub, ristoranti, pasticcerie) che possono svolgere:
– sempre la consegna a domicilio;
– l’asporto nel rispetto delle regole del DPCM 2 marzo 2021.
Dal 27 marzo al 6 aprile tali attività, per lo svolgimento dell’asporto dalle ore 18 alle 22 dovranno utilizzare l’accorgimento della prenotazione preventiva on-line o per telefono, avendo cura di adottare modalità organizzative che limitino al massimo code, file o assembramenti.

Le attività artigiane restano assoggettate alla disciplina del DPCM 2 marzo 2021.

Si riportano, per comodità di consultazione, gli artt. 45 e 46 del DPCM 2 marzo 2021 nonché l’allegato 23 al medesimo DPCM

Art. 45
(Attività commerciali)

– Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’articolo 26, comma 2.
– Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.
– Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

Art. 46
(Attività dei servizi di ristorazione)

– Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
– Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.
– Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Allegato 23 DPCM 2 marzo 2021

Commercio al dettaglio

– Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
– Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
– Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
– Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
– Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
– Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
– Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
– Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
– Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio
– Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
– Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
– Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
– Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
– Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
– Commercio al dettaglio di biancheria personale
– Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati
– Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
– Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
– Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
– Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
– Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
– Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
– Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
– Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
– Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
– Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
– Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
– Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
– Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
– Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

in allegato l’ordinanza n.88

27-03-2021_ordinanza-del-presidente-della-regione-puglia-n.-88-del-26-marzo-2021-misure-restrittive-per-seconde-case-attivit-commerciali-e-ristorazione.

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