Il Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2021 ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening. Le Linee Guida alla cui adozione è stato delegato il Governo sono state emanate con DPCM in data 12/10/2021, non ancora pubblicato.

La disciplina approvata coinvolge i lavoratori di tutte le amministrazioni pubbliche ex art.1, comma 2 d.lgs.165/2001, quindi anche quelli dei comuni.

L’obbligo vale anche per i titolari di cariche elettive e di cariche istituzionali di vertice (Consiglieri Comunali, Presidente del Consiglio, Sindaco ed Assessori) ed è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato presso le pubbliche amministrazioni (es. tirocinanti, volontari…) o che a tale titolo abbiano accesso ad essa per prestarvi la propria attività.

Pertanto, con decorrenza 15/10/2021 e fino al termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, per tutti i dipendenti del Comune e per tutti coloro che svolgono la propria attività istituzionale nonché, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato o di stage o di tirocinio presso l’amministrazione, anche sulla base di contratti esterni, è fatto obbligo di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19.

Le sedi del Comune di Andria sono:
il Palazzo Comunale centrale, sito in piazza Umberto I;
il Palazzo sito in piazza Trieste e Trento;
l’immobile di Largo Grotte;
l’immobile in cui è allocato il Servizio Tributi;
l’immobile in cui sono allocati gli uffici del Corpo di P.L. e gli uffici del G.d.P.;
l’immobile in cui ha sede la Biblioteca;
i depositi destinati ai manutentori e giardinieri dipendenti dal Comune;
il Mercato Ortofrutticolo.

Non sono tenuti all’obbligo di esibizione del green pass:
a) i soggetti, ancorchè dipendenti, esenti dalla campagna vaccinale sulla base di apposita certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute;

b) – gli utenti, essendo tali coloro che si recano presso gli uffici o le diverse sedi come sopra elencate per l’erogazione del servizio che il Comune è tenuto a prestare.

Tutti i Dirigenti/Responsabili Apicali, nella loro qualità di datori di lavoro formalmente incaricati con Decreto Sindacale, o loro delegati formalmente individuati, saranno tenuti a verificare il possesso di Green Pass in corso di validità da parte dei collaboratori del proprio settore, nonché di tutti coloro che si rapportano con l’amministrazione per attività lavorativa, di formazione o di volontariato con il settore rispettivamente diretto.

Le verifiche, concordate di effettuazione con modalità “a tappeto”, giusta esito del Comitato di Direzione in data 12/10 ed intesa con le OO.SS. In data 13/10/2021, saranno effettuate al momento dell’ingresso nelle sedi comunali, tramite l’applicazione VerificaC19, che scannerizza il Qr-code presente sulla certificazione verde. A seguito del primo periodo di avvio delle attività di verifica potranno essere definite, dai Dirigenti/responsabili/datori di lavoro, modalità diverse di verifica, anche a campione.

Si ricorda che i datori di lavoro e/o loro delegati che trascurino di effettuare le verifiche sul Green Pass potranno ricevere una sanzione che va dai 400,00 ai 1.000,00 euro.

Il dipendente o soggetto diverso che non è in possesso del Green Pass o si rifiuti di esibirlo, o della certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, comunicata al Medico competente e da questi al Dirigente, è immediatamente invitato ad allontanarsi dal soggetto verificatore ed è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e comunque sino al 31/12/2021, con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per le giornate di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominato.

Per coloro che accedano ugualmente ai luoghi di lavoro, pur se sprovvisti di green pass o di certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, comunicata al Medico competente, è prevista la sanzione pecuniaria da 600,00 a 1500,00 euro e restano ferme, per i lavoratori dipendenti, le conseguenze disciplinari previste dall’ordinamento vigente.

I Dirigenti/Responsabili che, a seguito di verifica diretta o di segnalazione da parte dei delegati preposti al controllo, accertano la violazione, comunicano l’avvenuta violazione al Prefetto, al fine dell’irrogazione della sanzione.

Verrà data ulteriore opportuna comunicazione in caso di emanazione di ulteriori linee guida ministeriali.

14-10-2021_obbligo-esibizione-e-verifica-green-pass

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