Tutti coloro che siano in possesso dei requisiti di cui agli articoli 9 e 10 della legge n. 287/1951 e successive modifiche, possono presentare domanda di iscrizione negli elenchi dei giudici popolari, entro il termine del 31 luglio, da indirizzare all'apposita Commissione Comunale presso Palazzo di Città.
I requisiti (artt. 9 e 10) per i Giudici Popolari per la Corte d'Assise sono:
1) essere cittadino italiano e godere dei diritti civili e politici;
2) avere l'età non inferiore a 30 anni e non superiore ai 65 anni;
3) essere in possesso del titolo di studio di scuola media inferiore.
I requisiti per i Giudici Popolari per la Corte d'Assise di Appello sono:
– gli stessi dei punti 1) e 2) di cui sopra;
– essere in possesso del titolo finale di studio di scuola media superiore.
Non possono invece assumere l'Ufficio di Giudice Popolare i Magistrati e, in genere, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario; gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio; i Ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
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