Tutti coloro (uomini e donne) che siano in possesso dei requisiti di cui agli articoli 9 e 10 e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12 della legge n. 287, sono invitati a presentare domanda di iscrizione negli elenchi dei giudici popolari, entro il termine del 31 luglio c.c., da indirizzare all'apposita commissione Comunale presso il Palazzo di Città.
I requisiti di cui agli articoli 9 e 10 sono:
A) GIUDICI POPOLARI per la Corte di Assise:
– essere cittadino italiano e godere dei diritti civili e politici;
– avere l'età non inferiore a 30 anni e non superiore a 65 anni;
– essere in possesso del titolo di studio di scuola media inferiore
B) GIUDICI POPOLARI per la Corte di Assise di Appello:
– oltre ai requisiti di cui ai punti 1 e 2 lettera A), essere in possesso del titolo di studio di scuola media superiore.
Non possono assumere l'Ufficio di Giudice Popolare (art. 12 della legge):
a) I Magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
b) Gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
c) I Ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
La domanda di iscrizione si può scaricare dal sito www.comune.andria.bt.it al link Settori e Servizi – Servizi Demografici – Modulistica


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