Si avvicinano le elezioni regionali e amministrative e l'Autorità Garante per la privacy ha approvato di recente un apposito provvedimento ( G.U. del 22 febbraio, n.43) che conferma le regole già previste dal provvedimento generale del 2005. Come già fatto in occasione di ogni campagna elettorale, l'Autorità ricorda a partiti politici e candidati le modalità in base alle quali chi effettua propaganda elettorale può utilizzare correttamente i dati personali dei cittadini (es. indirizzo, telefono, e – mali dc.). Dati utilizzabili senza consenso: per contattare gli elettori ed inviare materiale di propaganda, partiti, organismi politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono usare senza il consenso dei cittadini i dati contenuti nelle liste elettorali detenute dai Comuni nonchè i dati personali di iscritti ed aderenti. Possono essere usati anche altri elenchi e registri in materia di elettorato passivo ed attivo (es. elenco degli elettori italiani residenti all'estero) ed altre fonti documentali detenute da soggetti pubblici accessibili a chiunque, come gli albi professionali (nei limiti in cui lo statuto del rispettivo Ordine preveda la conoscibilità sotto forma di elenchi degli iscritti). I titolari di cariche elettive possono utilizzare dati raccolti nel quadro delle relazioni interpersonali da loro avute con cittadini ed elettori. Dati utilizzabili con il previo consenso: a meno che i dati personali siano stati forniti direttamente dall'interessato, è necessario il consenso per particolari modalità di comunicazione elettronica come sms, e-mail, mms, per telefonate preregistrate e fax. Stesso discorso nel caso si utilizzino dati raccolti automaticamente su Internet o ricavati da forum o newsgroup, liste abbonati ad un provider, dati presenti sui web per altre finalità. Sono utilizzabili anche i dati degli abbonati presenti negli elenchi telefonici accanto ai quali figurino i due simboli che attestano la disponibilità a ricevere posta o telefonate. Sono ugualmente utilizzabili, se si è ottenuto preventivamente il consenso degli interessati, i dati relativi a simpatizzanti o altre persone già contattate per singole iniziative o che vi hanno partecipato (es. referendum, proposte di legge, raccolte di firme). Dati non utilizzabili: non sono in alcun modo utilizzabili, neanche da titolari di cariche elettive, gli archivi dello stato civile, anagrafe dei residenti, indirizzi raccolti per svolgere attività e compiti istituzionali dei soggetti pubblici o per prestazioni di servizi, anche di cura; liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi; dati annotati privatamente nei seggi da scrutatori e rappresentanti di lista, durante operazioni elettorali. Informazione ai cittadini. I cittadini devono essere informati sull'uso che si fa dei loro dati. Se i dati non sono raccolti direttamente presso l'interessato, l'informativa va data al momento dei primo contatto o all'atto della registrazione. Per i dati raccolti da registri ed elenchi pubblici o in caso di invio di materiale propagandistico di dimensioni ridotte (c.d. “santini”), il Garante ha consentito a partiti e candidati una temporanea sospensione dell'informativa fino al 31 maggio 2010. com-sam/sam/ss Fonte : ASCA

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