Il Sindaco di Andria, avv. Nicola Giorgino – anche a seguito della richiesta pervenuta dalla sezione locale dell’Oipa con la quale si sollecitava l’emissione di apposita ordinanza – in data giovedì 24 dicembre, ha firmato una ordinanza sindacale inerente il divieto di ogni tipo di sparo in luogo pubblico di qualunque tipo di prodotto pirotecnico, con particolare riguardo a quelli ad effetto scoppiante (c.d. botti e petardi) e ai razzi.
In particolare, visto che tra le categorie a maggiore rischio, in relazione all’incontrollato impiego dei prodotti pirotecnici, vi sono i minori, cui deve essere riservata speciale tutela; che conseguenze negative vengono a determinarsi anche a carico degli animali domestici e selvatici in quanto il fragore degli artifizi pirotecnici ad effetto scoppiante oltre ad ingenerare spavento negli animali, li porta a perdere il senso dell’orientamento aumentando il rischio di smarrimento degli stessi o determinandone, quando gli ordigni esplodono a ridosso degli animali, il ferimento o la morte; che il Comune è responsabile della vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali presenti sul proprio territorio; che ulteriori ingenti danni economici possono determinarsi a carico del patrimonio pubblico o privato in relazione al rischio d’incendio connesso all’accensione incontrollata di articoli pirotecnici ad effetto illuminante, specie se tali effetti sono associati a razzi.
Con l’ordinanza è, quindi, fatto divieto:
– di utilizzo, al di fuori degli spettacoli autorizzati dei professionisti di cui all’articolo 4 del Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n.58, di ogni tipo di fuoco d’artificio, benché di libera vendita, in luogo pubblico e anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti, nel corso della notte tra il 31 dicembre ed il 1° gennaio a partire dalle ore 20.00 e fino alle ore 7.00 del giorno successivo;
– di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all’art. 57 TULPS nel corso della notte tra il 31 dicembre ed il 1° gennaio a partire dalle ore 20.00 e fino alle ore 7.00 del giorno successivo;
– di cedere a qualsiasi titolo o far utilizzare in qualsiasi condizione a minori degli anni 14 i fuochi di categoria 1 e superiori e a quelli di anni 18 i fuochi di categoria 2 e 3 del Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58, fermo il divieto di vendita al pubblico dei prodotti destinati ai professionisti;
– per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute e similari, di consentire a chicchessia l’uso di dette aree per la effettuazione degli spari vietati dalla presente ordinanza
– di impiego, nei luoghi di cui ai precedenti punti 1 e 2, a partire dalla emissione della presente ordinanza e fino a tutto il 1° gennaio 2015, di articoli pirotecnici teatrali e d’altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli cui gli articoli stessi sono espressamente destinati.
Le violazioni alle suddette prescrizioni saranno punite ai sensi dell’art.7 bis del D.Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.