Con propria ordinanza pubblicata in data odierna, il Tar Puglia, sezione terza, ha respinto la richiesta di sospensiva, chiesta da cinque esercenti l’attività di somministrazione di alimenti e bevande (4 in corso Cavour e 1 in piazza Imbriani) che avevano impugnato, chiedendone l’annullamento, gli atti con i quali il Comune aveva disposto la diffida alla rimozione immediata delle strutture abusivamente installate sull’area esterna al loro esercizio pubblico; contestato il verbale di accertamento della occupazione abusiva, con applicazione della sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi, ed il provvedimento di diniego della domanda di occupazione di suolo pubblico.

Il Tar non ha ritenuto dunque sussistente il periculum in mora “giacchè la diffida gravata si limita a preannunziare l’adozione della successiva sanzione consistente nella sospensione dell’attività di pubblico esercizio”, e ritenuto che la stessa rimozione delle opere abusive “non possa che risolversi in una sanzione accessoria rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria che,allo stato, non risulta comminata e che andrebbe comunque contestata innanzi al giudice ordinario”.

Dunque la diffida a rimuovere le strutture è efficace e si può procedere alla relativa esecuzione.

Il Tar ha poi fissato al 18 novembre 2020 la data della udienza pubblica per l’esame del merito del ricorso.

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