Bando Pubblico – Assegnazione di lotti e urbanizzazioni secondarie (U.S.) ricadenti nel P.I.P.

SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, CONTROLLO DEL TERRITORIO

BANDO PUBBLICO

PROCEDURA “A SPORTELLO” PER L’ASSEGNAZIONE DI LOTTI E URBANIZZAZIONI SECONDARIE (U.S.) RICADENTI NEL PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI P.I.P.

 

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Il DIRIGENTE
Visto il nuovo Regolamento per l’assegnazione di aree destinate ad insediamenti produttivi nell’ambito del P.I.P., approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 10 maggio 2022;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del giorno 8 maggio 2023 con cui sono state approvate le modalità di determinazione dei corrispettivi per la cessione delle aree destinate ad insediamenti produttivi, nonché per la rideterminazione dei conguagli;
Vista la Determinazione Dirigenziale del Settore Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata, Controllo del territorio n. 2020 del 05/06/2024 con la quale è stato approvato il presente Bando;
RENDE NOTO
che l’Amministrazione Comunale, con modalità “A SPORTELLO”, conformemente a quanto previsto dall’art. 7 del Regolamento P.I.P, intende procedere all’assegnazione dei lotti disponibili all’interno dell’area P.I.P. al fine di dar corso all’attuazione del piano.
I lotti attualmente disponibili, individuati nella “Planimetria Generale” (Allegato B), oggetto di assegnazione sono i seguenti:
• Tipo 1 – n. 9 Lotti di superficie variabile da mq. 300 a mq. 900 (in diritto di proprietà)
• Tipo 2 – n. 7 Lotti di superficie variabile da mq. 600 a mq. 1514 (in diritto di proprietà)
• Tipo 3 – n. 13 Lotti di superficie variabile da mq. 800 a mq. 2800 (in diritto di proprietà)
• US – n. 7 Lotti di superficie variabile da mq. 509 a mq. 6205 (in diritto di superficie per 99 anni)
Tutti i documenti allegati al presente bando (istanza di assegnazione, planimetria generale con individuazione dei lotti disponibili, schema di convenzione e l’informativa privacy), sono disponibili al seguente link: https://www.comune.andria.bt.it/wpdm-package/bando-assegnazione-lotti-pip-e-lotti-us/

Art. 1 – Beneficiari
1. Ai fini della partecipazione al presente Bando, possono concorrere all’assegnazione dei lotti per attività produttive disponibili e dei lotti destinati a US, le P.M.I., costituite in forma singola o associata o cooperativa, i consorzi di imprese e le società consortili, le reti d’impresa nella forma giuridica di “rete soggetto”, gli enti pubblici e le aziende a partecipazione pubblica, secondo la normativa vigente.
2. Possono concorrere, per i lotti disponibili per attività produttive, ai sensi dell’art. 3, co. 4, del vigente Regolamento PIP, i soggetti esercenti le seguenti attività:
a) artigianale (Legge 443/85 ss.mm.ii.); b) manifatturiere e industriali; c) direzionali, di pubblici servizi e professionali; d) di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli configurabili nel settore dell’agroindustria, con esclusione dell’attività di mattatoio, di allevamenti e attività connesse e similari, di frantoi e molitura olive e ogni altra attività che, per carico urbanistico e impatto ambientale indotto, trovano localizzazione in aree appositamente destinate del PRG comunale; e) commerciali al dettaglio con superficie di vendita compresa tra mq. 251 e mq, 1.500 (tipologia dimensionale delle medie strutture M1 e M2, così come disciplinate dall’art. 16 comma 5 della L.R. 24/2015 e ss.mm.ii. “Codice del Commercio”); f) interventi e attività costituenti opera di urbanizzazione e/o servizi a scala urbana, produzione di energia e 1 altri servizi tecnologici per le imprese e, comunque, tutte le attività richiamate all’art. 2 Titolo III delle N.T.E. del PIP.
3. Nelle aree destinate ad Urbanizzazioni Secondarie (di seguito indicate come U.S.) sono ammesse, ai sensi dell’art. 3, co. 6, del vigente Regolamento PIP, le seguenti attività realizzate al servizio alle imprese localizzate nel PIP:
a) ristoranti e mense; b) attività ricettive; c) sportelli bancari e servizi finanziari; d) scuole di formazione; e) attività sportive, ludiche, culturali; f) scuole per l’infanzia; g) mercati; h) uffici pubblici.
4. Sono escluse dalla partecipazione alla presente procedura:
a) tutte le attività classificate come pericolose e/o nocive dalla normativa vigente, definite insalubri;
b) quelle connesse con la lavorazione di pellami e quelle di cui alla parte I del D.M. Sanità del 05/09/1994 pubblicato nel supplemento della G.U. n. 156 del 10/12/1994, in particolare:
•Rifiuti solidi urbani; Rifiuti tossici e nocivi; Impianti e laboratori nucleari; Inceneritori; Industrie Chimiche.
c) attività soggette a rischio di incidente rilevante secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 175 del 17/05/1988;
d) attività di rilevante impatto ambientale ed ogni altra attività e/o opera ritenute dall’Amministrazione Comunale non compatibili con l’ambiente ed il sito insediativo.

Art. 2 – Requisiti di ammissione
1. I soggetti interessati devono possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti alla data di presentazione dell’istanza:
a) essere iscritti presso gli appositi registri e/o albi presso la C.C.I.A.A. competente per territorio per l’esercizio dell’impresa (allegare visura camerale);
b) essere in regola con i pagamenti delle somme dovute a titolo di conguaglio relativi a precedenti assegnazioni di lotti PIP (allegato C);
c) di non avere posizioni debitorie nei confronti del Comune di Andria (tributi locali, tasse, multe, etc.) (allegato C);
2. Gli interessati dovranno, altresì:
a) possedere i requisiti morali di cui all’art. 94 del D.lgs. n. 36/2023;
b) non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
c) non aver riportato condanne penali che incidano sulla capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione (art. 32 quater c.p.). Ogni condanna per i delitti previsti dagli artt. 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 bis, 319 quater, 320, 321, 322, 322 bis, 353, 355, 356, 416, 416 bis, 437, 501, 501 bis, 640, n. 1, co. 2, 640 bis, 644 del codice penale, commessi in danno o in vantaggio di un’attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l’incapacità di contrarre con la P.A.;
d) di non essere stati destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
e) di non essere a conoscenza di essere stati sottoposti a procedimenti penali.
3. In caso di avvio di una nuova impresa e/o di imprese costituende, i richiedenti l’assegnazione dovranno:
a) attestare il possesso dei requisiti necessari per l’iscrizione nei relativi Albi presso la C.C.I.A.A.;
b) impegnarsi all’iscrizione non oltre il termine fissato per la stipula della convenzione definitiva di assegnazione del lotto.
4. Detti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda da ogni operatore economico, singolo o associato, da ogni socio in caso di società di persone, e mantenuti fino al termine della procedura in oggetto, culminante con la stipula della Convenzione definitiva, pena la decadenza di diritto dalla assegnazione.
5. Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni rese e sottoscritte nell’istanza di partecipazione hanno valore di autocertificazione sicché, a seguito delle successive verifiche da parte dell’Ufficio in ordine all’accertamento dei requisiti, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni previste dall’art. 76 del suddetto D.P.R. n. 445/2000.
6. Gli istanti, dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di essere perfettamente edotti e di accettare incondizionatamente le norme e gli obblighi derivanti dal presente Bando nonché le clausole della convenzione da stipularsi, sottoscrivendo obbligatoriamente la specifica sezione del modulo di domanda (allegato C).

Art. 3 – Oggetto dell’assegnazione
1. I lotti disponibili per attività produttive e i lotti destinati a US, oggetto di assegnazione con il presente
bando, sono individuati nella planimetria generale (allegato B).
2. L’assegnazione del lotto verrà effettuata esclusivamente in diritto di proprietà per i Lotti di Tipo 1, 2 e 3 ed
in diritto di superficie per i Lotti destinati a US (art. 2, co. 2, del vigente Regolamento).
3. Il prezzo di cessione, stabilito nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 08/05/2023, è di
seguito specificato:
a) Lotti Tipo 1 – €/ mq. 49,30;
b) Lotti Tipo 2 – €/ mq. 78,81;
c) Lotti Tipo 3 – €/ mq. 56,01;
d) Lotti destinati a US – €/ mq. 47,62.

Art. 4 – Modalità e termini di presentazione della domanda
1. E’ ammessa una sola domanda di assegnazione da parte dello stesso soggetto, persona fisica o giuridica, sia in forma singola o associata, anche se presente solo nella compagine sociale.
2. I partecipanti potranno concorrere per un massimo di 1 (uno) lotto per attività produttive o di 1 (uno) lotto destinato a US (allegato B), corredata della documentazione di cui all’art. 5 del Bando, a partire dal 07/06/2024 ed entro e non oltre le ore 23,59 del 06/07/2024, mediante pec da inviare alla casella di posta certificata intestata al richiedente, all’indirizzo: pianificazionestrategica@cert.comune.andria.bt.it, indicando nell’oggetto: “Istanza di partecipazione al Bando per l’assegnazione di lotto per attività produttive nell’ambito del piano P.I.P. – Andria” ovvero “Istanza di partecipazione al Bando per l’assegnazione di aree destinate alle Urbanizzazioni Secondarie nell’ambito del piano P.I.P. – Andria”.
3. Tutti i documenti (istanza ed allegati) dovranno essere in formato PDF firmati digitalmente dal richiedente (rappresentante legale pro tempore della ditta e/o promotore dell’iniziativa imprenditoriale a ciò espressamente autorizzato) o, in alternativa, potranno essere allegati file PDF derivanti dalla scansione degli originali cartacei, riportanti firma autografa leggibile del richiedente, in ogni pagina e in allegato il documento di riconoscimento in corso di validità.
4. L’istanza di partecipazione al presente Bando dovrà essere compilata in ogni sua parte e redatta in conformità al modello predisposto dall’Amministrazione (allegato C).
5. Nella domanda la Ditta dovrà indicare la tipologia del lotto (Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, US), che in ogni caso non vincola l’Amministrazione.
6. Solo nel caso dell’esercizio della prelazione (art. 6 del Regolamento P.I.P.), dovrà essere indicato il numero del lotto, il sub-comparto e la tipologia; i lotti di tipo diverso hanno la possibilità di essere uniti al lotto dell’attività già esistente, secondo il progetto di ampliamento.
7. Nell’istanza dovrà essere comunicato il domicilio digitale (pec) dell’interessato all’assegnazione. A tale domicilio saranno trasmesse tutte le comunicazioni e notifiche inerenti la procedura, con pieno effetto legale (ex artt. 45 e 48 Cad). Il malfunzionamento della casella pec ricevente, non imputabile quindi alla Amministrazione notificante, libera quest’ultima da ogni responsabilità.
8. Non saranno accettate domande inviate da indirizzo di posta elettronica non certificata.
9. Il bando dovrà essere pubblicato per 30 gg. consecutivi; le domande dovranno essere presentate secondo le modalità di cui sopra; l’istruttoria sull’ammissibilità delle istanze ricevute dovrà concludersi entro 60 gg. dalla data di presentazione delle stesse.

Art. 5 – Documentazione a corredo della domanda
1. La suddetta istanza di partecipazione deve contenere i seguenti allegati:
a) nel caso di consorzio di società consortile, copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto, nonché certificato della camera di commercio relativo a ciascuna impresa consorziata destinataria del programmato intervento;
b) copia in carta semplice dell’atto costitutivo e dello statuto della persona giuridica e, nel caso di consorzio, di ogni impresa consorziata;
c) copia in carta semplice dell’ultimo bilancio aziendale e dell’ultima dichiarazione annuale dell’iva, per aziende con anzianità pregressa;
d) la relazione generale e tecnico descrittiva dell’intervento e la stima economica sommaria dell’intervento.
In particolare la relazione dovrà indicare:
e1) i requisiti di edifici “N.Z.E.B.” (Near Zero Energy Builing), di cui al D.M. del 26/06/2015:
ottimizzazione della resa energetica, grazie all’uso di fonti di energie rinnovabili;
e2) sistemi di abbattimento del rumore migliorativi rispetto alle previsioni di legge;
e3) miglioramento dei livelli di copertura del suolo e del grado di permeabilità delle aree, incremento dei sistemi di accumulo e recupero delle acque meteoriche per la riduzione della domanda idrica con cisterne del lavaggio dei piazzali e l’irrigazione dl verde e ambienti interni; incremento dei sistemi di produzione di energia per l’autoconsumo; posizionamento di adeguate aree destinate allo stoccaggio delle merci e dello smaltimento dei rifiuti; riduzione delle emissioni acustiche con previsione di barriere anti-rumore;
e4) apparato vegetazionale (filtri verdi finalizzati a ridurre l’impatto percettivo dei fabbricati e delle aree di pertinenza; studio delle essenze con riferimento alle specie arboree ed arbustive autoctone, alle relative caratteristiche di altezza, portamento stagionalità, ecc.).
2. L’istanza dovrà altresì contenere:
a) dichiarazione di aver preso conoscenza del regolamento e di accettarne incondizionatamente le norme;
b) dichiarazione circa la previsione delle emissioni sonore o di altra natura;
c) dichiarazione di rispetto delle norme a tutela dell’ambiente e delle modalità di smaltimento dei rifiuti.
3. Per le imprese non costituite, in alternativa all’iscrizione, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con l’attestazione del possesso da parte del/dei proponenti della nuova impresa di tutti i requisiti necessari per l’iscrizione nei previsti registri e albi unitamente alla dichiarazione d’impegno all’iscrizione agli stessi, non oltre il termine fissato per la stipula della convenzione definitiva di assegnazione del lotto, a pena di esclusione.
4. La dichiarazione che l’impresa e i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 94 D.lgs. n. 36/2023, indicandone per esteso i dati identificativi e la qualità, non si trovino in nessuna delle condizioni previste dall’art. 94 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., salvo il possesso del “rating d’impresa” art. 100 D.lgs. n. 36/2023 o l’iscrizione nell’elenco delle imprese con rating di legalità (presso AGCM ex art. 5-ter D.L. n. 1/2012 ss.mm.ii.), condizioni anch’esse che vanno autocertificate ai sensi del D.P.R. 445/00, a pena di esclusione.
5. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di certificazione e di atto notorio “antimafia”, attestante che nei confronti dell’impresa, nella persona del suo titolare e degli altri eventuali soggetti indicati al comma 3 dell’art. 94 D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e all’art. 85 del D.lgs. n. 159/2011, non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., a pena di esclusione.
6. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa e/o società e/o consorzio, che l’impresa individuale, la società (s.p.a., s.r.l), la s.n.c. e i singoli soci, la s.a.s. e i soci accomandatari, il consorzio ed i singoli consorziati non sono morosi nei confronti del Comune di Andria per debiti definitivamente accertati di carattere tributario ed extratributario (ad es.: imposte, tasse, etc.), salvo quanto previsto dall’art. 94 del D.lgs. n. 36/2023 a pena di esclusione;
7. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da parte dell’impresa, dell’assenza di pendenze relative all’adempimento delle somme dovute a titolo di conguaglio definitivo derivanti da precedenti assegnazioni.
8. La dichiarazione sostitutiva di certificazione del casellario giudiziale da parte dei soggetti indicati al comma 3 dell’art. 94 D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii ed all’art. 85 D.lgs. n. 159/2011 a pena di esclusione.
9. Il cronoprogramma degli interventi ed i tempi per l’avvio dell’attività (escludendo i tempi ascrivibili alle amministrazioni pubbliche per il rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni di legge) che dovranno essere compatibili con quelli previsti dallo schema di Convenzione.
10. Lo schema di convenzione (Allegato D o Allegato D1), approvato con determinazione dirigenziale n. 2020 del 05/06/2024, che vincola l’assegnatario ed eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
Tale allegato dovrà essere firmato in ogni pagina dal legale rappresentante dell’impresa o società, quale dichiarazione di presa visione e incondizionata accettazione di ogni previsione ivi contenute. Tale adempimento costituisce un obbligo per tutti i partecipanti al bando.
11. Autorizzazione all’Amministrazione, qualora venga formulata espressa e motivata istanza di “accesso agli atti”, a rilasciare copia di tutta la documentazione trasmessa per la partecipazione al Bando.
Diversamente l’operatore economico avrà l’onere di segnalare le parti della documentazione trasmessa per la partecipazione allo stesso, che contengono dati e/o informazioni sensibili (segreti commerciali e/o industriali) non ostensibili in caso di richiesta di accesso e di ciò dovrà fornire specifica, comprovata e motivata dichiarazione. Resta in ogni caso ferma la verifica della sussistenza di tutti i presupposti in caso di istanza di accesso. Si applicheranno in tale materia le previsioni, i principi e gli indirizzi giurisprudenziali consolidati in materia di appalto.
12. Dichiarazione di aver preso piena visione dell’informativa privacy ed incondizionata accettazione del trattamento dei dati forniti per le finalità nella medesima informativa indicati. Tale adempimento costituisce un obbligo per tutti i partecipanti al bando (Allegato E).

Art. 6 – Criteri di preferenza per l’assegnazione
1. Possono esercitare la prelazione per l’assegnazione le imprese già localizzate nel piano che richiedono e dimostrino un fabbisogno di ampliamento delle proprie attività (piano di sviluppo aziendale), tramite assegnazione di un lotto contiguo o nelle vicinanze (lotto contermine) del lotto già funzionante, anche di diversa tipologia rispetto a quello posseduto. La preferenza di cui al presente comma può essere esercitata a condizione che la proponente sia in regola con le obbligazioni assunte e nel rispetto dei limiti stabiliti dalle NTE del PIP.
2. Le imprese che intendono esercitare la prelazione di cui al presente articolo, dovranno esplicitamente specificare tale circostanza nell’istanza di partecipazione al bando (Allegato C).
3. Eventuali relitti di suoli, che non raggiungono la superficie minima dei lotti previsti per le tipologie 1, 2 e 3, nonché per i lotti destinati a US del PIP, potranno essere alienati a favore di proprietari confinanti a dette aree, indipendentemente dalla tipologia di attività e dalle dimensioni del relitto.

Art. 7 – Procedura di assegnazione
1. Le istanze saranno prese in considerazione secondo l’ordine cronologico di arrivo.
2. Ciascuna istanza sarà esaminata dopo la scadenza del termine per l’invio delle domande di assegnazione.
3. Alle istanze concorrenti sarà riconosciuta la preferenza nell’assegnazione secondo data e ora di arrivo della PEC ricevuta dall’Ufficio, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del vigente Regolamento P.I.P. approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 10/05/2022.
4. L’elenco provvisorio redatto sulla base dell’ordine cronologico di arrivo, sarà approvato da parte del Dirigente del Settore Pianificazione Strategica, con apposita Determinazione Dirigenziale, previa verifica della documentazione di rito richiesta per l’ammissione.
5. Il suddetto elenco comprenderà:
a) i partecipanti alla selezione in possesso dei requisiti previsti all’art. 2 del presente Bando;
b) le ditte escluse.
6. La su citata Determinazione Dirigenziale è pubblicata in apposita sezione sull’Albo Pretorio on-line per dieci giorni consecutivi e sul sito istituzionale del Comune di Andria al seguente link:
https://www.comune.andria.bt.it e verrà notificata a mezzo pec, all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione, a tutte le ditte partecipanti al bando, ammesse ed escluse dalla procedura di assegnazione.
7. L’Ufficio procederà, quindi, esclusivamente per i partecipanti in possesso dei requisiti, alla verifica delle dichiarazioni rese, nonché alla verifica delle richieste eventuali di prelazione.
8. All’esito di tali verifiche, provvederà, con propria determinazione, all’approvazione dell’elenco definitivo secondo l’ordine cronologico di arrivo, indicando specificatamente le ditte che hanno diritto all’esercizio della prelazione.
8. La Determinazione Dirigenziale di approvazione dell’elenco definitivo dei partecipanti sarà oggetto di pubblicazione all’Albo Pretorio on line oltre che sul sito istituzionale del Comune, al seguente link:
https://www.comune.andria.bt.it e verrà notificata a tutte le ditte partecipanti alla selezione.
9. Tale elenco sarà valido e utilizzabile, salvo proroga, a decorrere dalla data di esecutività della Determinazione Dirigenziale di approvazione del predetto e sarà utilizzato per le assegnazioni dei lotti disponibili e per i lotti destinati a US.
10. Le ditte riportate nell’elenco definitivo secondo l’ordine cronologico di arrivo, saranno convocate dall’ufficio per l’operazione di scelta del lotto per attività produttive e/o del lotto destinato US.
11. A seguito dell’operazione di scelta del lotto, verrà redatto apposito verbale di accettazione irrevocabile del lotto come individuato tra Ufficio e istante e verrà determinato il prezzo di cessione ai sensi del vigente Regolamento PIP.
12. Al momento della sottoscrizione del verbale di scelta, l’istante dovrà, altresì, consegnare copia della ricevuta di avvenuto versamento del diritto di istruttoria di € 500,00= da effettuarsi con modalità indicate dall’ufficio preposto.
13. Con Determinazione Dirigenziale, tenuto conto di quanto espresso nel verbale di scelta, il Dirigente del Settore Pianificazione Strategica procederà all’assegnazione del lotto.
14. Per il perfezionamento dell’assegnazione, entro 15 (quindici) giorni dalla data di notifica della determina di assegnazione, deve essere effettuato un versamento pari al 30% del prezzo di cessione dell’area. In mancanza del versamento, per qualunque motivo e/o causa imputabile all’assegnatario, la D.D. di assegnazione è revocata e il lotto ritorna disponibile per le ulteriori richieste.

Art. 8 – Convenzione
1. Entro 60 giorni dalla notifica della Determinazione Dirigenziale di assegnazione deve essere sottoscritta la convenzione, pena la decadenza dall’assegnazione e contestuale scorrimento dell’elenco.
2. In caso di lotto oggetto di retrocessione e resosi disponibile a seguito dell’attività di ricognizione, alla stipulazione della convenzione, dovrà essere presente il precedente assegnatario e un rappresentante del Comune al fine di verificare il proprio consenso alla cessione e di verificarne la regolarità.
3. In caso di assenza senza giusta causa dell’impresa cedente la stessa sarà considerata inadempiente ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. d), del vigente Regolamento PIP.
4. Le spese relative alla convenzione e quelle conseguenti alla stessa saranno a carico del concessionario e del richiedente la retrocessione, ciascuno per la parte delle rispettive competenze.
5. Nel caso in cui il lotto assegnato sia stato oggetto di retrocessione volontaria (art. 4, co. 1, lett. c), del vigente Regolamento PIP), successivamente alla nuova assegnazione e non oltre 60 gg dalla sottoscrizione della nuova convenzione, il Comune restituirà al precedente assegnatario il costo originario di acquisto dell’area, trattenendo l’importo, a titolo di sanzione, pari al 10%.

Art. 9 – Cause di inammissibilità della domanda di assegnazione
1. Non saranno in nessun caso prese in considerazione e quindi saranno dichiarate inammissibili e quindi escluse le domande di assegnazione:
a) presentate prima del giorno 07/06/2024;
b) pervenute oltre il termine di cui all’articolo 4 del Bando, ovvero dopo il 06/07/2024;
c) prive della documentazione a corredo non regolarmente sottoscritte come prescritto all’art. 5 del Bando;
d) prive della indicazione della tipologia del lotto (Tipo 1; Tipo; Tipo 3, US), prevista a pena di inammissibilità.

Art. 10 – Termini di attuazione dell’intervento
A seguito della sottoscrizione della convenzione l’assegnatario, conformemente a quanto indicato all’art. 11 del Regolamento PIP, deve presentare istanza per il rilascio del titolo abilitativo alla edificazione degli 5 impianti produttivi entro gg. 120 dall’atto di concessione. E’ ammessa una proroga di termini di gg. 60 per gravi motivi;
2. Trascorso il termine eventualmente prorogato, l’Ufficio provvede a diffidare l’assegnatario assegnando un termine di 15 gg. per provvedere alla presentazione della istanza di titolo abilitativo. In mancanza di adempimento, l’assegnatario sarà ritenuto rinunciatario e saranno avviate le procedure di revoca dell’assegnazione.
3. L’istanza per il titolo abilitativo dovrà essere presentata ai sensi dell’art. 7 del DPR 160/2010.
4. Dalla data di validità dei titoli abilitativi edilizi decorrono i termini previsti dalle norme per la ultimazione dei lavori, ivi comprese eventuali proroghe.
5. In ogni caso, l’ultimazione dei lavori, ai fini del presente regolamento, deve avvenire entro 3 anni dalla data di inizio dei lavori.

Art. 11 – Controlli
Saranno eseguiti periodicamente controlli di tipo tecnico/amministrativo e contabile onde verificare il rispetto degli impegni assunti e la conformità a quanto regolato nel presente Bando e nella Convenzione sottoscritta. I controlli saranno fatti a campione, salvo specifiche segnalazioni e/o in presenza di evidenti irregolarità.

Art. 12 – Penali
Qualora l’assegnatario non si presenti il giorno fissato per la firma del verbale di accettazione irrevocabile o della convenzione per l’assegnazione del lotto, sarà considerato rinunciatario e sarà immediatamente disposta la revoca dell’assegnazione, secondo le disposizioni previste dall’art. 15 del vigente Regolamento PIP.

Art. 13 – Obblighi di Riservatezza -GDPR
1. L’Assegnatario non potrà utilizzare alcuna informazione e/o dato acquisito durante il rapporto convenzionale né costituire banche dati a fini commerciali e/o divulgativi. Potrà utilizzare i dati nei limiti strettamente necessari per l’assolvimento di obblighi di legge o di convenzione. 2. In ogni caso, le misure procedimentali e le regole di dettaglio inerenti il trattamento e la libera circolazione dei dati personali delle persone fisiche, sono disciplinate, per quanto applicabili, in conformità al D.lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii e al Regolamento UE 2016/679 (RGDP).

Art. 14 – Modifica, proroga o revoca del Bando
Il Dirigente si riserva la facoltà di modificare, sospendere, prorogare o revocare, previa Deliberazione della Giunta Comunale, il presente bando con provvedimento motivato, senza che i concorrenti possano vantare
alcun diritto.

Art. 15 – Ricorso
Avverso il presente bando, ove ritenuto contenga clausole immediatamente lesive, può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. Puglia – sez. Bari o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta giorni o entro centoventi giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di pubblicazione all’Albo pretorio on line della Determinazione Dirigenziale che lo approva.

Art. 16 – Il Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del Dirigente p.t. del Settore Pianificazione Urbanistica, Controllo del Territorio, Edilizia Privata. Il contatto è: pianificazionestrategica@cert.comune.andria.bt.it; p.casieri@comune.andria.bt.it.

Art. 17 Norma finale – Rinvio
1. La partecipazione alla selezione implica l’accettazione incondizionata delle norme del presente Bando del Comune di Andria, approvato con determinazione dirigenziale n.2020 del 05/06/2024, qui ulteriormente specificate ed integrate.
2. Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente bando si rimanda all’osservanza di quanto previsto nel vigente Regolamento PIP, approvato con Delibera della Consiglio Comunale n. 14 del 10/05/2022 e disponibile presso il sito internet del Comune di Andria, nella sezione “Regolamenti”, nonché nello schema di convenzione approvato con determinazione dirigenziale n.2020 del 05/06/2024.
Per informazioni e chiarimenti contattare i seguenti numeri telefonici: 0883290421 – 0883290453- 0883290365.
Si informa altresì che il responsabile della protezione dei dati è l’avv. Paolo Somma, il cui indirizzo di posta elettronica è: contatto.rdp@gmail.com.

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