Termini e modalità per l'iscrizione agli Albi di Presidente e di Scrutatore di Seggio elettorale Come previsto dall'attuale legislazione in materia, il Sindaco di Andria, dr. Vincenzo Caldarone ha reso note le modalità ed i termini per l'iscrizione agli Albi di Presidente e di Scrutatore di seggio elettorale per i cittadini elettori. Tutti gli elettori disposti ad iscriversi nell'Albo delle persone idonee alla funzione di Presidente di seggio elettorale e nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di Scrutatore di seggio elettorale a presentare al Comune apposita domanda in carta libera. Per quanto riguarda l'iscrizione nell'Albo dei Presidenti di seggio elettorale il cittadino interessato dovrà indicare nella domanda: la data di nascita, la residenza, la professione ed il titolo di studio posseduto, che dovrà essere non inferiore al diploma di Istruzione secondaria di 2° grado. La domanda corredata di fotocopia del titolo di studio richiesto, – o della relativa autocertificazione indicante anche l'Istituto presso il quale il titolo di studio è stato conseguito e l'anno di conseguimento-, deve pervenire all'Ufficio Archivio del Comune entro il 31 ottobre c.a. Invece, per l'iscrizione nell'Albo degli Scrutatori di seggio elettorale il cittadino dovrà indicare nella domanda: la data di nascita, la residenza, la professione ed il titolo di studio posseduto, che dovrà essere non inferiore alla Licenza di scuola media. La domanda, corredata di fotocopia del titolo di studio richiesto, – o delle relativa autocertificazione indicante anche l'Istituto presso il quale il titolo di studio è stato conseguito e l'anno di conseguimento -, deve pervenire all'Ufficio Archivio Comune entro il 30 novembre p.v. Ricordiamo, a tal proposito che non possono assumere l'ufficio di Presidente e di Scrutatore di seggio elettorale (art. 38 del Testo Unico delle Leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. n. 361/1957, e art. 23 del Testo Unico delle Leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. n.570/1960): – i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; – gli appartenenti a Forze Armate in servizio; – i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti; – i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandanti a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali; – i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

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